PREPARAZIONE DEL XXI° CAPITOLO GENERALE

DOCUMENTO 5(A)

Semplificazione delle “Strutture della Congregazione”

Rappresentanza al Capitolo Generale

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Nel loro 1° Incontro dell’attuale sessennio a Roma, nel novembre 1998, i Superiori Provinciali e Regionali esaminarono il testo sulle “Strutture della Congregazione e forme di governo”, promulgato successivamente dal Superiore generale il 01.01.1999 (Prot. 2/99). Rinviarono invece a questo 2° Incontro una prima valutazione delle “Strutture della Congregazione”.

In questo recente Incontro (Roma 5-16.11.2001), i Superiori Provinciali hanno affrontato, inoltre, la tematica della semplificazione delle strutture e nuove modalità di rappresentanza ai Capitoli generali.

Queste due tematiche richiedono che siano chiarite alcune ambiguità esistenti nella nostra RV; e cioè che:

- sia chiarita la natura della “Regione”: se essa è parte della Congregazione oppure parte della Provincia da cui dipende.

- se il Superiore regionale è un vero Superiore maggiore.

Una volta determinata la natura della Regione come “parte equiparata a provincia”, secondo il can 620, e definita la tipologia dei Distretti per accompagnare le nuove e varie realtà della Congregazione, ne segue una semplificazione delle “Strutture della Congregazione”.

Per il prossimo Incontro dei Superiori Provinciali e Regionali, e già come preparazione al Capitolo generale, presentiamo all’attenzione dei Superiori Provinciali e Regionali le seguenti tematiche:

Come già nel 1998 furono coinvolti tutte le Province/Regioni e le parti interessate, prima di elaborare le “nuove” strutture, così ora vogliamo coinvolgere nuovamente tutta la Congregazione per riflettere sulla “Semplificazione delle strutture” (Testo n. 1) e sulla “Rappresentanza ai Capitoli generali” (Testo n. II).

Gli stessi Superiori Provinciali/Regionali e Distrettuali provvederanno a stabilire le modalità di studio: se incaricare un Comitato di esperti, se riflettere assieme ai loro Consigli o se trattare questa tematica direttamente nel prossimo Capitolo provinciale o nell’“Assemblea deliberativa” regionale/distrettuale.

In ogni caso, noi attendiamo a Roma le vostre risposte entro e non oltre il 10 dicembre 2002.

Vogliamo coinvolgere così tutta la Congregazione su temi istituzionali di fondamentale importanza. Con l’augurio di buon lavoro per il bene dell’Istituto, salutandovi fraternamente in Corde Jesu.

Superiore generale

e il suo Consiglio

Roma, 25.01.2002


Semplificazione delle “Strutture della Congregazione…”

1. Le Regioni

Problema: “le Regioni SCJ sono parte della Congregazione o di una Provincia?”

Nella Cst 8a si afferma: “La Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù è un Istituto religioso clericale apostolico, di diritto pontificio costituito da Province e Regioni”.

L’interpretazione immediata del testo è che le Regioni, come descritte alla cst 126, sono parte della Congregazione, pur dipendendo la Regione direttamente da un Superiore provinciale. Questa interpretazione si basa sul tenore del testo stesso (Cst 8a) e sul diritto concesso ai Superiori regionali di essere membri ex jure del Capitolo generale (Cst 134c).

Nella pratica, però, le Regioni sono state considerate, ancora oggi, come parte della Provincia dalla quale dipendono. E così l’Elenchus 2000 elenca le Regioni accanto alla rispettiva Provincia (cf Regione ACR assieme alla Provincia GE; Regione MAR e RBM assieme alla Provincia BM; Regione FIN assieme alla Provincia PO; Regione VEN assieme alla Provincia HI); e per quelle Regioni con membri di altre Province (ACR e FIN) si indica la Provincia di appartenenza dei membri.

Questa posizione si spiega col fatto che, secondo la nostra Regola di Vita, il Superiore Regionale, avendo solo potestà delegata (Cst 127b), non è un Superiore Maggiore. Infatti, “Il Superiore regionale ha i poteri che gli sono delegati dal Superiore maggiore” (Cst 127b). Ora, i Superiori maggiori devono godere di “potestà ordinaria” e non semplicemente delegata, come richiesto dal CJC (can 131; 134 §1). Da qui, si fa derivare che anche la rispettiva Regione non può essere considerata parte della Congregazione.

Questa contraddizione nelle nostre Costituzioni fu denunciata, a suo tempo, dai Consultori della SCRIS, ma non si è provveduto a dirimerla.

Nel documento “Strutture della Congregazione e Forme di governo” si è creata la nuova struttura di “Regione nullius provinciae” (e cioè Regione indipendente o autonoma) dove, riconoscendo al rispettivo Superiore regionale potestà ex jure, egli è Superiore Maggiore, per cui questo tipo di Regione (ad esempio il Madagascar) è considerata parte della Congregazione, in quanto parte equiparata a Provincia (cf can 620).

2. Superiori Maggiori

Pur utilizzando la dicitura di “Superiore maggiore”, per i casi in cui si supera la competenza di un Superiore locale (cf Cst 45.c, 70b, 79.c, 111c, 114c, 127), la nostra Regola di Vita non dichiara esplicitamente chi siano i Superiori Maggiori nella Congregazione e nemmeno prevede la figura dei loro Vicari. Tenuto conto dei casi sopra citati, nella nostra Congregazione sono Superiori Maggiori, oltre al Superiore generale, solo i Superiori provinciali, mentre i Superiori regionali, indicati alla Cst 127b, non sono Superiori maggiori. In base al can 620, si può prevedere di introdurre nella nostra “Regola di vita” anche la figura del Vicario, come presso altri istituti religiosi.

Secondo il can 620: “Sono Superiori maggiori quelli che governano l’intero istituto, o una sua provincia, o una parte dell’istituto ad essa equiparata…, e parimenti i loro rispettivi vicari..” (can 620).

“Il Moderatore supremo ha potestà, da esercitare a norma del diritto proprio, su tutte le province, le case e i membri dell’istituto; gli altri Superiori dispongono di questa autorità entro i limiti del proprio ufficio” (can 622).

La chiarifica di questa lacuna nelle Costituzioni fu richiesta, a suo tempo, dai Consultori della SCRIS; ma fino ad ora non si è proceduto alla revisione delle rispettive Costituzioni.

3. Semplificazione delle Strutture della Congregazione

La presenza simultanea di strutture antiche e nuove, sia livello giuridico di Regola di Vita come delle realtà concrete, richiede che il prossimo Capitolo Generale proceda alla loro revisione e abrogazione, seguendo il criterio della semplificazione e della rispondenza delle strutture alle realtà concrete della Congregazione. In questa fase transitoria si danno le seguenti strutture:

- Provincia.

- Regione nullius provinciae; Regione dipendente dal Superiore generale o da un provinciale.

- Distretto autonomo; Distretto dipendente dal Superiore generale o da un provinciale.

Si propone la seguente semplificazione:

3.1. Provincia: insieme di comunità, che hanno raggiunto la piena autonomia in persone e mezzi finanziari, e i cui religiosi sono in grado di garantire il prosieguo delle proprie opere apostoliche e lo sviluppo della Congregazione.

Requisiti per l'erezione di nuove Province, secondo il documento “Strutture della Congregazione e forme di governo”:

- Un congruo numero di religiosi, con membri qualificati per i quadri direttivi e formativi;

- diverse comunità, di cui almeno 3 comunità locali, canonicamente erette;

- novizi e religiosi in formazione; strutture formative, parte in loco e parte in strutture interprovinciali; formatori, di cui alcuni autoctoni; Ratio formationis.

- “Progetto apostolico” ben determinato e avviato, con qualche opera specifica propria, che identifichi il gruppo come “dehoniano”;

- processo di comunicazione e di inculturazione del carisma dehoniano in quel paese.

- Capacità di invio di religiosi nella “missio ad gentes” o “oltre frontiera”;

- Gli organismi provinciali (Commissioni, Segretariati…) possono essere previsti interprovinciali o per zona geografica.

- Cassa comune e condivisione dei beni; autonomia finanziaria per la gestione ordinaria e straordinaria.

Quale numero di religiosi richiedere per erigere una “nuova” Provincia?

Il “Superiore provinciale” gode di tutte quelle facoltà attribuitegli dal diritto universale e dal nostro diritto proprio (“ex jure”), come elencate nel “Recueil juridique” (nn 477-487).

3.2. Regione: insieme di più comunità, che tendono verso l’autosufficienza in persone e mezzi finanziari, e i cui religiosi sono in grado di proseguire lo sviluppo della vita e delle loro opere apostoliche.

Requisiti per l'erezione di nuove Regioni, secondo il documento “Strutture della Congregazione e forme di governo”:

- un numero sufficiente di religiosi in grado di promuovere il Progetto specifico di Congregazione, assicurare le strutture e i servizi;

- almeno 3 comunità locali, canonicamente erette;

- religiosi in formazione; strutture formative, parte in loco e parte in strutture interprovinciali della stessa zona geografica; Ratio formationis;

- Progetto apostolico, con almeno un’opera tipica del carisma dehoniano, e pastorale vocazionale;

- Convenzione con la Provincia-madre, o con alcune Province garanti, per l'invio di personale e per il sostegno economico.

- Cassa comune. Piano finanziario per giungere a garantirsi in loco l’autonomia per la vita ordinaria. Piano di sostegno finanziario, sottoscritto dalla Provincia-madre o dalle Province garanti, per la gestione straordinaria, in vista di divenire Provincia.

Quale numero di religiosi richiedere perché il Governo generale eriga una “Regione”?

Il Superiore regionale è nominato dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio, oppure eletto dai membri della Regione stessa.

Anche se indipendente, è necessario che vi siano una o più Province “garanti” della Regione per promuoverne l’autonomia in persone e mezzi finanziari. Come ad esempio, le Province IM e LU sono garanti per il Madagascar.

Questo tipo di Regione va considerata parte della Congregazione, cioè “parte equiparata a provincia” secondo il can 620; il rispettivo Superiore regionale è Superiore maggiore, in quanto gli si riconoscono poteri ex jure: e cioè tutte le facoltà di un Superiore provinciale, ad esclusione delle competenze riservate al Superiore generale e suo Consiglio (ad es. apertura di nuove opere, erezione di case e di comunità religiose).

Abrogando la struttura di “Regione dipendente direttamente dal Superiore generale o da un Superiore provinciale” (Cst 126b), rimane solo la figura di “Regione indipendente”, che viene a corrispondere così all’antica “Vice-Provincia”.

Oltre al Madagascar, quali altre attuali Regioni rispondono ai requisiti per essere erette a Regione autonoma, come “parte equiparata a provincia”? Nel caso non possedessero i requisiti richiesti, queste Regioni vengono configurate a Distretto.

3.3. Distretto: un insieme di comunità di un determinato territorio, per un progetto di sviluppo della Congregazione, con un suo Superiore; un insieme non ancora sufficientemente autonomo, in persone e mezzi finanziari, per essere Regione.

È struttura che deve accompagnare le nuove realtà della Congregazione, come:

- avvio di nuove fondazioni a carattere provinciale o internazionale.

- fondazioni già avviate, ma non ancora in grado di essere erette a Regione autonoma.

- struttura nella quale vengono configurate quelle Regioni attuali, non rispondenti ai requisiti di Regione indipendente.

Requisiti per erigere un “Distretto” secondo il documento “Strutture della Congregazione e forme di governo”:

- vi sia un numero sufficiente di religiosi (almeno 9) in grado di avviare il progetto di fondazione e organizzati in comunità, di cui una canonicamente eretta;

- risponda a un “Progetto di Congregazione”.

- avvio dell’inculturazione del carisma dehoniano con la pastorale vocazionale.

- Convenzione con la Provincia-madre, o con alcune Province garanti, per l'invio di personale e per il sostegno economico.

- Cassa comune; Piano finanziario per giungere a garantirsi in loco una certa autonomia, almeno per la vita ordinaria.

Qualsiasi Distretto viene eretto dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio. Ma quale numero di religiosi richiedere per erigere un “Distretto”?

Un Distretto può dipendere da una sola Provincia o, se a carattere internazionale, essere soggettodirettamente al Governo generale, come Distretto che gode di una qualche autonomia.

Il Superiore del Distretto è “Superiore delegato” del rispettivo Superiore Maggiore da cui viene nominato e dipende, ed ha quelle facoltà che gli vengono delegate.

Se il “Distretto” è costituito da più di 9 religiosi, il Superiore è assistito da 2 Consiglieri, altrimenti tutti i religiosi costituiscono il Consiglio; è assistito inoltre da un Economo.

Solo il “Distretto soggetto direttamente al Superiore generale”, pur non essendo “parte equiparata a Provincia”, va considerato, in senso lato, parte della Congregazione; i religiosi sono giuridicamente membri di un tale Distretto (India, Filippine; prossimamente Uruguay).

Un Distretto che dipende da una Provincia, va considerato come “parte di Provincia”. Tale struttura si applica alle nuove fondazioni provinciali, i cui religiosi continuano a essere membri della Provincia di origine.

4. Province in decrescita e/o in invecchiamento - Nuove realtà

Nel documento “Strutture della Congregazione e forme di governo” (Prot N. 2/99 del 1.01.1999) viene trattata la tematica di queste Province, indicando le possibilità di fusione o confederazione fra di esse, oppure la loro riconfigurazione a Regione o a Distretto autonomo.

È positivo il fatto che le due Provincie GA e LW abbiano proceduto alla fusione nella Provincia EF, e che la Provincia FL stia pensando a come strutturarsi nel prossimo futuro. Esemplare è il cammino della Provincia CG, già riconfigurata in Regione CGA. Ora, sia la Provincia CA come la Regione CGA, hanno espresso la volontà di divenire “Regione indipendente”.

Le nuove strutture di “Distretto soggetto direttamente al Governo generale” e “Distretto dipendente da una Provincia” possono bene inquadrare e aiutare le realtà nuove, che sorgono ad iniziativa di Province o a carattere internazionale, man mano che esse rispondano ai requisiti previsti. Ciò vale per Albania, Bielorussia, Moldavia, Slovacchia, Ucraina…

Questionario

1. Come valutate le “nuove” strutture della Congregazione (Regione Nullius Province, Distretto soggetto direttamente al Superiore generale e Distretto dipendente da un Superiore provinciale) e la semplificazione di esse (abrogazione della Regione dipendente dal Superiore generale o da un Superiore provinciale)?

2. È il caso di proporre criteri specifici e richiedere requisiti particolari alle Province attualmente in fase di decrescita e/o in invechiamento?


Allegato 1

Superiore maggiore
Superiore maggiore /Parte equiparata alla Provincia/
Superiore delegato
SITUAZIONE ATTUALE

PROVINCIA

REGIONE

Nullius Provinciae

DISTRETTO

DISTRETTO

Dipendente dal Superiore generale

DISTRETTO

Dipendente dal Superiore provinc.

REGIONE

Dipendente dal Superiore provinc.

REGIONE

Dipendente dal Superiore generale


Allegato 2

SEMPLIFICAZIONE

DELLE “STRUTTURE DELLA CONGREGAZIONE”

PROVINCIA

REGIONE

DISTRETTO

Dipendente dal Superiore provinc.

DISTRETTO

Soggetto direttamente al Superiore generale


Allegato 3


QUADRO DELLE STRUTTURE DELLA CONGREGAZIONE

PROVINCIA  REGIONE DISTRETTO SOGGETTO AL SUP. GEN. DISTRETTO DIPENDENTE DA PROVINCIA
Definizione della Struttura  Parte immediata costitutiva della Congregazione (can 621) Parte equiparata a Provincia (can 620) Pur non essendo parte equiparata a Provincia, va considerato, in senso lato, parte della Congregazione Va considerato come parte della rispettiva Provincia
Autonomia  Piena autonomia in persone e mezzi finanziari; capacità di aiutare le altre parti della Congregazione  - Verso la piena autonomia, garantita da convenzione con Provincia/e, all’atto di costituzione della Regione - Quando manca qualche requisito per continuare ad essere Provincia Una certa autonomia, garantita da convenzione con Provincia/e, all’atto di costituzione del Distretto Una qualche autonomia in persone e mezzi finanziari, garantita dalla rispettiva Provincia dalla quale il Distretto dipende
Appartenenza dei religiosi Religiosi sono giuridicamente membri della Provincia Religiosi sono giuridicamente membri della Regione Religiosi sono giuridicamente membri del Distretto Religiosi continuano a essere membri della Provincia di origine
Autorità - Capitolo Provinciale - Superiore provinciale assistito da almeno 4 consiglieri  - Assemblea capitolare - Superiore regionale assistito da almeno 2 consiglieri - Assemblea capitolare - Superiore del Distretto assistito da 2 consiglieri (o da tutti i membri del Distretto, quando vi sono solo 9 religiosi) - Non c’è una autorità collegiale propria - Superiore del Distretto assistito da 2 consiglieri (o da tutti i membri del Distretto, quando vi sono solo 9 religiosi)
Figura del Superiore Superiore maggiore (can 620) Superiore maggiore (can 620) Superiore delegato del Superiore generale Superiore delegato del Superiore provinciale
Potestà del Superiore Potestà ordinaria propria secondo il diritto universale e proprio Potestà ordinaria propria secondo il diritto universale e proprio, salvo alcune competenze riservate al Superiore generale Potestà delegata dal Superiore generale, secondo l’ambito della delega Potestà delegata dal rispettivo Superiore provinciale, secondo l’ambito della delega
Rappresentanza al Capitolo Generale - Superiore provinciale - Delegati eletti dal Capitolo Provinciale  - Superiore regionale - Delegati eletti dall’Assemblea Capitolare  Un solo delegato eletto dall’Assemblea Capitolare Non ha delegati diretti, ma è rappresentato dai delegati scelti dalla rispettiva Provincia di appartenenza

Rappresentanza al Capitolo Generale

1.1. Circa la rappresentanza al Capitolo generale, la nostra Regola di vita (1986) prescrive: “Sono membri del Capitolo generale: il Superiore generale e il suo Consiglio, l’Economo generale e gli altri collaboratori generali (cf Cst 131: Segretario generale, Procuratore presso la S. Sede), i Superiori provinciali e regionali, e i delegati eletti dai Capitoli provinciali secondo i criteri indicati dal Direttorio generale” (Cst 134c).

“Il Superiore generale col voto deliberativo del suo Consiglio, e dopo consultazione dei Consigli provinciali, indicherà, nella convocazione del Capitolo, il numero dei delegati previsti per ogni Provincia, in proporzione al numero dei religiosi delle Province” (DG 134.1).

L’attuale normativa dà la piena rappresentanza capitolare solo alle Province: ai loro delegati eletti e ai rispettivi Superiori provinciali; limita invece la rappresentanza delle Regioni al solo Superiore regionale, escludendo quella di delegati eletti; non prevede la partecipazione delle nuove realtà internazionali (Distretti); lascia imprecisa la proporzione numerica…

Il risultato di queste delimitazioni ed esclusioni lo si è costatato nel recente XX Capitolo generale, dove la rappresentanza delle parti della Congregazione ha evidenziato le sue ineguaglianze e discriminazioni.

Province con pochi membri (CG con 8 religiosi, CA con 15 religiosi, CH con 28 religiosi) avevano almeno due rappresentanti (il Superiore e un delegato eletto), come altre Province più numerose. Per le nuove presenze internazionali (MAD con 43 religiosi, PHI con 16) erano stati invitati, come uditori, solo un religioso ciascuno; ammessi successivamente come membri dal Capitolo generale stesso. Non c’era nessun rappresentante dell’India (IND con 10 religiosi).

1.2. La rappresentanza al Capitolo generale è una questione aperta ed è un problema da risolvere.

Si richiedono “nuovi criteri”, che garantiscano la partecipazione al Capitolo generale di tutte le parti della Congregazione, come richiesto dal nuovo Codice di Diritto canonico: “Il Capitolo generale, che detiene nell’istituto la suprema autorità a norma delle costituzioni, sia composto in modo che, rappresentando l’intero istituto, sia veramente il segno della sua unità nella carità…” (can 631, §1).

Il Capitolo generale deve essere rappresentativo dell’intero istituto e di tutte le sue parti componenti (can 620), dei settori di vita e di attività, secondo cui l’istituto è organizzato: “Sono Superiori maggiori quelli che governano l’intero istituto, o una sua provincia, o una parte dell’istituto ad essa equiparata” (can 620).

Ora “l’intero Istituto”, oltre che dal Governo generale, è costituito dalle sue “Province” e dalle “parti equiparate a provincia” (can 620); per cui la rappresentanza dei delegati eletti va attribuita certamente alla “Regione nullius provinciae”.

Circa la partecipazione dei Distretti, il XX Capitolo generale ha deciso che “il Superiore generale, con voto consultivo del suo Consiglio, può invitare, come osservatori, altri religiosi di comunità territoriali o settori di attività, non rappresentati in Capitolo, e altri membri, a norma del Regolamento del Capitolo” (DG 134.6). Nel successivo documento “Strutture della Congregazione e forme di governo”, alcune “comunità territoriali”, quelle internazionali, di cui si tratta in DG 134.6, sono state qualificate e denominate come “Distretto”.

La rappresentanza al Capitolo generale dei religiosi di un Distretto deve tenere conto della diversa tipologia di essi. Solo nel “Distretto” a carattere internazionale (India, Filippine) i religiosi sono giuridicamente membri di tale Distretto, a motivo dei religiosi autoctoni. Ora più che limitarsi ad un semplice invito del Superiore generale, si può riconoscere ad un tale “Distretto autonomo” la possibilità di inviare al Capitolo generale un “delegato eletto” dai religiosi membri. Poiché i religiosi di un “Distretto dipendente da un Superiore provinciale” continuano ad essere membri della loro Provincia, essi hanno la rappresentanza al Capitolo generale attraverso la loro Provincia d’origine.

Dando ai membri delle “Regioni indipendenti” e dei “Distretti autonomi” la rappresentanza diretta al Capitolo generale, questi religiosi vengono esclusi dal computo numerico della Provincia d'origine, né sono eleggibili dai Capitoli provinciali della rispettiva Provincia.

Nel determinare la proporzione numerica per le Province e le Regioni, si deve ricordare che “Il numero totale dei delegati al Capitolo generale sarà sempre superiore, almeno di un’unità, a quello dei membri di diritto” (DG 134.2; cf Cst 124).

Principio da rispettare assolutamente, per evitare che il Capitolo generale diventi un raduno di Superiori maggiori, e sia garantito il suo carattere di assemblea di base.

Tutte le parti costituenti l’insieme della Congregazione, erette come tali dal Moderatore supremo, godono del diritto di rappresentanza al Capitolo generale o direttamente o tramite la rispettiva Provincia. Il Capitolo infatti è espressione dell’unità della Congregazione nella pluralità delle sue parti componenti (can. 631, §1).

1.3. Si possono formulare tre modalità generali per la rappresentanza al Capitolo generale: la prima, seguendo la normativa attuale delle Costituzioni; la seconda e la terza, rinnovando tale normativa.

1.3.1.Prima modalità. Tenendo conto dei can 620 e 631, §1, e seguendo la normativa attuale della Cst 134c, la rappresentanza al Capitolo generale risulta così attribuita:

- Sono membri di diritto del Capitolo generale: il Superiore generale e il suo Consiglio, l’economo generale, il Segretario generale e il Procuratore presso la S. Sede (cf Cst 131), i Superiori provinciali e regionali.

- I delegati eletti dai Capitoli provinciali e dall’Assemblea capitolare di una “Regione indipendente”, in quanto “parte equiparata a provincia”, in proporzione al numero dei loro religiosi.

- Un delegato eletto per ogni “Distretto autonomo”, e cioè soggetto direttamente al Superiore generale; può essere eletto lo stesso Superiore.

1.3.2. Seconda modalità. Tenendo conto dei can 620 e 631, §1, e apportando una modifica alla Cst 134c (stabilendo un quorum minimo per la partecipazione dei Superiori), la rappresentanza al Capitolo generale risulta così attribuita:

- Membri “di diritto”: oltre al Superiore generale e suo Consiglio, all’economo generale, il Segretario generale e il Procuratore presso la S. Sede (cf Cst 131), sono membri di diritto i Superiori delle Province e Regioni con almeno 40 (oppure 30 o 25) religiosi (parte modificata).

- I delegati eletti dai Capitoli provinciali e dall’Assemblea capitolare di una “Regione indipendente”, in proporzione al numero dei loro religiosi.

- Un delegato eletto per ogni “Distretto autonomo”; può essere eletto lo stesso Superiore.

1.3.3. Terza modalità. Tenendo conto dei can 620 e 631, §1, e apportando una modifica alla Cst 134c (stabilendo un quorum minimo per la partecipazione dei Superiori), la rappresentanza al Capitolo generale risulta così attribuita:

- Membri “di diritto”: il Superiore generale e il suo Consiglio, l’economo generale, il Segretario generale e il Procuratore presso la S. Sede (cf Cst 131); i Superiori provinciali e regionali, in quanto Superiori Maggiori.

- I delegati eletti dai Capitoli provinciali e dall’Assemblea capitolare di una “Regione indipendente”, che abbiano non meno di 15 religiosi (parte modificata).

- Un delegato eletto per ogni “Distretto autonomo”; può essere eletto lo stesso Superiore.

Nell’ambito di ambedue le modalità, si possono poi formulare diverse ipotesi di partecipazione al Capitolo generale.

1.4. Come previsto dal documento “Strutture della Congregazione e forme di governo” (p. III.4.4), si deve riconoscere alla “Regione indipendente” e al “Distretto autonomo” la celebrazione di una “Assemblea capitolare” deliberativa dei religiosi di voti perpetui: in preparazione al Capitolo generale e per l’elezione dei delegati, per l’approvazione del loro Direttorio particolare e per i loro affari.

2. Capitolo provinciale o Assemblea capitolare in due Sessioni

In preparazione ai Capitoli generali, alcune Province celebrano il Capitolo provinciale in due sessioni: una prima sessione per l’elezione dei delegati al Capitolo generale e per lo studio delle tematiche richieste per il Capitolo generale; la seconda sessione è dedicata agli affari interni della Provincia.

Dopo il Capitolo generale, diverse Province riprendono le decisioni del Capitolo generale per applicarle alla vita della Provincia, o con una ulteriore sessione del Capitolo provinciale o nell’Assemblea annuale.

È importante, per la Congregazione e le sue parti (Province/Regioni/Distretti), recepire gli impulsi e fare propri gli orientamenti e le direttive che il Capitolo generale indica a tutta la Congregazione. Il Capitolo generale non può rimanere un fatto isolato ed episodico, ma deve poter esplicare tutta la sua forza dinamica per favorire un sentire comune nella promozione dell’unità congregazionale.

Questionario

1. Quale delle tre modalità favorisce meglio la partecipazione dell’intero istituto e della sua base al Capitolo generale? Suggerite qualche altra modalità?

2. è il caso di stabilire un tetto di un massimo di 3 delegati eletti per ogni Provincia e Regione? (precisazione al DG 134,1).

3. Quale iniziativa proporre perché in tutte le Province/Regioni e Distretti vengano riprese e rese esecutive le decisioni e mozioni del Capitolo generale, appena celebrato?