VITA DELLA CONGREGAZIONE

REVISIONE DELLA REGOLA DI VITA (Cst - DG)

Questioni aperte

Chiarello Umberto, scj

Fra i temi da trattare nel prossimo XXI Capitolo generale, alcuni Superiori provinciali propongono la revisione della Regola di Vita (Cst, DG). È una proposta che merita considerazione, in quanto ci costringe a riflettere sul valore e sulla significatività odierna, sulla adeguatezza attuale della nostra “Regola di Vita” (RV).

Costituita dalle Costituzioni e dal Direttorio generale, la RV esprime il contenuto spirituale del carisma di p. Dehon (è la parte ispirante); delinea anche la struttura organizzativa della Congregazione (è la parte istituzionale).

La parte ispirante è il frutto della riflessione, avviata in Congregazione già con il XV Capitolo generale del 1966-67, che ha ricercato le basi bibliche della spiritualità dehoniana e ha tentato di esprimere tali contenuti in un linguaggio più moderno.

Nell’esaminare la RV, i consultori della SCRIS hanno elogiato la parte ispirante.

Il testo delle nuove Costituzioni dei Sacerdoti del S. Cuore di Gesù è bello dal punto di vista di dottrina spirituale e teologica sulla vita religiosa. Infatti la dottrina è sana e secondo la sana teologia. Lo stile è elegante, vivace, nuovo. Il tutto si legge molto volentieri.

Lo spirito del Fondatore e la spiritualità dell’Istituto sono esposti nella prima parte delle Costituzioni in maniera bellissima. Buono l’intento delle Costituzioni di aver potuto aggiornare il culto del S. Cuore, oggi meno in uso, alla mentalità del presente tempo e come il testo metta in rilievo il Divin Amore, centro del culto del S. Cuore di Gesù” (Prot. S. 13 - 1/80, Roma, 28 settembre 1980).

A mio avviso, questa parte ispirante, che esprime il nucleo del carisma di p. Dehon e il modo come oggi viene interpretato dai dehoniani, non richiede alcuna revisione, quanto piuttosto una “traduzione” nelle diverse culture locali, all’insegna dell’inculturazione.

P. Dehon ha espresso il suo carisma, ed in particolare la sua spiritualità, con la terminologia dell’ottocento, legato alle modalità devozionali di S. Margherita Maria, nel contesto socio-ecclesiale del suo tempo e nella cultura del mondo occidentale. La RV ha costituito un tentativo, ben riuscito, di poggiare su basi bibliche i contenuti del carisma e della spiritualità dehoniana, di riesprimerli in un linguaggio corrente. Liberando il carisma di p. Dehon dai condizionamenti storici di S. Margherita Maria e da un linguaggio devozionale e ottocentesco, il testo della RV, interpretando fedelmente il carisma di p. Dehon, può essere considerato paradigmatico per una sua traduzione nelle diverse culture. Più che una revisione, quindi, salvo qualche miglioria redazionale1, si richiede oggi una “traduzione” del carisma di p. Dehon e della spiritualità dehoniana nelle diverse culture locali. La stessa cultura occidentale è mutata dal tempo in cui è stata redatta la RV, perciò essa potrebbe dire poco alle generazioni odierne. L’inculturazione del carisma comporta la verifica della sua capacità di rispondere alle esigenze spirituali di un determinato popolo; la valutazione della sua forza dinamica di contestazione, di purificazione, di promozione dei valori propri di quella cultura; la sua espressione in un linguaggio comprensibile per i vari popoli. Si richiede quindi una “traduzione” della RV nella cultura occidentale secolarizzata, per l’Europa e per l’America del Nord, nella cultura asiatica e africana, e in quella dell’America latina. Ora questo, più che compito di un Capitolo generale, è opera dei teologi, dei formatori e dei pastori dehoniani appartenenti alle diverse aree geo-culturali della Congregazione.

La proposta di revisione della RV va presa in considerazione per ciò che riguarda la sua parte istituzionale. Infatti, i consultori esaminatori della SCRIS avevano giudicato negativamente il testo loro presentato.

La disciplina concreta e giuridica dalle presenti Costituzioni manca quasi totalmente, come appare dalle seguenti osservazioni particolari. Dal testo non risulta come in concreto si svolga la vita religiosa, spirituale e materiale, come in concreto è governata la Congregazione, la provincia, la regione e le comunità. In tal modo il testo delle Costituzioni è del tutto dipendente dal Direttorio generale, provinciale e regionale.

Il testo delle Costituzioni non risponde all’invito del M.P. Ecclesiae Sanctae che domanda equilibrio tra testi spirituali ed esortativi, e testi normativi e giuridici. Anche le norme essenziali, come la composizione del Capitolo generale, le qualità dei Superiori maggiori e locali, ecc. sfuggono dal testo delle Costituzioni, e di conseguenza all’approvazione della S. Sede” (Prot. S. 13 - 1/80).

È vero che si è proceduto ad integrare un minimo di norme giuridiche nel testo delle Costituzioni, così da ottenerne poi l’approvazione dalla SCRIS in data 14 marzo 1982 (Prot. n. S. 13 - 1/80), rinviando al DG e al “Recueil juridique” (RJ) molta parte della normativa concreta. Ma è sufficiente l’attuale RV (Cst e DG) e il RJ per orientare e guidare la vita e lo sviluppo odierno della Congregazione?

La risposta a questa domanda richiede discernimento, per una duplice serie di osservazioni.

Abbiamo una prima serie di fatti. Nella revisione della RV (Cst, DG), non si è tenuto conto di tutte le osservazioni critiche fatte dagli esaminatori e consultori della SCRIS per non appesantire il testo delle Costituzioni e non aggravare il DG di troppe norme giuridiche. Così ad esempio, non è stata determinata la figura del Superiore regionale e, di conseguenza, la natura della Regione come parte della Congregazione; sono rimaste imprecise nella RV le norme circa l’amministrazione dei beni ed anche quelle circa il rapporto fra superiori e rispettivi economi (cfr Richieste della SCRIS2).

Inoltre, nel 1983 è stato promulgato il nuovo CJC, con alcune importanti novità circa l’aspetto istituzionale degli istituti religiosi e di esse non si è ancora tenuto conto. Ad esempio il can 620 prevede, oltre alla Provincia, anche una parte dell’Istituto equiparata a Provincia. Il can 631 §1 dà nuovi criteri circa la rappresentanza al Capitolo generale.

Una seconda serie di fatti rispecchia il modo recente di sviluppo della Congregazione, che non trova riscontro nell’attuale RV.

Le fondazioni ad opera di una singola Provincia hanno nella RV la loro garanzia costituzionale, con la “Comunità territoriale” (Cst 73; DG 73) e con la “Regione dipendente da una Provincia” (Cst 126b).

Le fondazioni a carattere internazionale con il coordinamento del Governo generale, come quelle delle Filippine e India, e quella del Madagascar ad opera di due Province, non trovano nell’attuale RV una loro configurazione adeguata. Da qui l’esigenza di avere nuove “Strutture della Congregazione e forme di governo”, quali il “Distretto” nella sua diversa tipologia e la “Regione autonoma” come parte equiparata a Provincia.

In base a questa serie di fatti, già il XIX Capitolo generale aveva iniziato una verifica della RV circa gli aspetti istituzionali della Congregazione, suggerendo modifiche approvate poi dal XX Capitolo generale. Un’edizione provvisoria della “Nostra Regola di Vita” (2001), d’imminente pubblicazione, darà conto di ciò.

Il XX Capitolo generale, con due mozioni, ha autorizzato il processo della revisione delle strutture esistenti (mozione 7) e la creazione di nuove strutture (mozione 6); e con una raccomandazione ha sollecitato anche la revisione del DG e delle NAB, dandone mandato al Superiore generale e suo Consiglio.

“Il XX Capitolo generale incarica il Direttivo generale di studiare le strutture di governo della Congregazione a livello generale, provinciale e di zone geografiche, in funzione del Progetto Globale. Potrà avvalersi di Comitati di esperti, in dialogo con le parti interessate. Nella prossima riunione dei Superiori provinciali/regionali con il Direttivo generale si chiederà il loro parere sulle eventuali soluzioni prospettate” (Mozione 7, Strutture di governo).

“Il XX Capitolo generale riconosce che la mozione del Delegato del Madagascar richiede una risposta operativa urgente. Dà mandato al Superiore generale e suo Consiglio di studiare una figura giuridica intermedia tra Comunità territoriale e Provincia, che sia adeguata alla situazione specifica del Madagascar e anche applicabile alle nuove fondazioni di carattere internazionale. Questa nuova struttura di governo sarà resa operativa ad experimentum fino al prossimo Capitolo generale” (Mozione 6, Nuova figura giuridica per nuove realtà).

“Il XX Capitolo generale affida alla Direzione generale il compito di studiare altri emendamenti eventuali da apportare al Direttorio generale e alle Norme della Congregazione sull’amministrazione dei beni, in dialogo con la Santa Sede, e valendosi della consulenza di un comitato ‘ad hoc’ di esperti, e di promulgarli ad experimentum fino al prossimo Capitolo generale” (Raccomandazione n. 12).

Ecco perché è opportuno che nel prossimo XXI Capitolo generale si porti a compimento la revisione della RV (Cst e DG) per la parte che riguarda l’impianto istituzionale della Congregazione.

Allo stato attuale, abbiamo una serie di questioni, lasciate finora in sospeso; vi sono le nuove “strutture della Congregazione”, che vanno inserite nella RV.

Ecco un elenco di questioni aperte e d’interrogativi, che richiedono ulteriore riflessione e attendono una risposta definitiva:

1. Chi sono i Superiori Maggiori secondo le Costituzioni SCJ? Pur utilizzando la dicitura di “Superiore maggiore”, nella RV non si trova un’indicazione esplicita e diretta di essi. Ci si deve riferire al diritto universale per considerare, come Superiore maggiore, il Moderatore supremo e i Superiori provinciali.

Ma…, il Superiore Regionale è un vero Superiore maggiore o Superiore delegato? oppure solo un Delegato del Superiore provinciale? Stando alla Cst 127b, che afferma che “Il Superiore regionale ha i poteri che gli sono delegati dal Superiore maggiore”, egli non è un Superiore maggiore, ma un (superiore) delegato del Superiore maggiore.

2. Le Regioni SCJ sono parte della Congregazione o di una Provincia? Come interpretare l’affermazione che “La Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù è un Istituto religioso clericale apostolico, di diritto pontificio costituito da Province e Regioni” (Cst 8a)?

Quale tipo di Regione SCJ può essere equiparato a Provincia? A questo interrogativo si è risposto con la “Regione nullius provinciae”, creata nel documento “Strutture della Congregazione e forme di governo”.

Si deve quindi adeguare la RV al nuovo CJC, che dice: “Sono Superiori maggiori quelli che governano l’intero istituto, o una sua provincia, o una parte dell’istituto ad essa equiparata, o una casa sui juris, e parimenti i loro rispettivi vicari…” (can. 620).

Per inquadrare le nuove fondazioni a carattere internazionale, si è creata la nuova figura di “Distretto” nella sua varia tipologia: Distretto dipendente da una Provincia o dal Governo generale, e “Distretto nullius provinciae”.

Ora la presenza simultanea di strutture antiche e nuove, sia a livello di realtà concrete come a livello istituzionale, richiede che si proceda a una loro semplificazione. Inoltre, è opportuno che si diano criteri certi e si indichino i requisiti necessari per le diverse strutture, per quando si debba procedere all’erezione, alla modifica e alla soppressione di esse, evitando che tale materia dipenda dal discernimento personale o sia lasciata alla discrezionalità del Governo generale.

3. Rappresentanza al Capitolo generale. L’attuale normativa è fonte d’incongruenze. La Provincia CG con 8 membri, la Provincia CA con 15 membri, erano rappresentate al precedente XX Capitolo generale con 2 religiosi ciascuna. Per il Madagascar con 43 religiosi, per le Filippine con 16 religiosi, e l’India con 10 religiosi, vi erano solo i rispettivi Superiori, come semplici invitati.

Quali nuovi criteri inventare per adeguare la RV al can. 631, §1? Infatti, esso dice: “Il Capitolo generale, che detiene nell’istituto la suprema autorità a norma delle costituzioni, sia composto in modo che, rappresentando l’intero istituto, sia veramente il segno della sua unità nella carità…” (can 631 §1).

4. Le Regioni e i Distretti si devono dotare degli strumenti adeguati per il loro governo interno, dando ad essi garanzia costituzionale.

La Congregazione e le Province hanno il “Capitolo”, generale (Cst 133) e provinciale (Cst 124); le Regioni e i Distretti, come alcune piccole Province, hanno di fatto l’“Assemblea” (annuale/semestrale) di tutti i membri, a carattere consultivo. Si deve dare garanzia costituzionale a questo tipo di “Assemblea”, facendone menzione nella RV.

L’“Assemblea capitolare” deliberativa dei religiosi di voti perpetui va estesa anche alla Regione e al “Distretto autonomo”: in preparazione del Capitolo generale, per l’elezione dei delegati, per l’approvazione e modifiche del loro Direttorio particolare.

Oltre al "Direttorio generale" della Congregazione, vi è un "Direttorio particolare": denominato “Direttorio provinciale” (per la Provincia), "Direttorio regionale" (per la Regione) e "Direttorio particolare" (per il Distretto autonomo); tutti i direttori, provinciale/regionale/particolare, vengono confermati dal Governo generale (cf Cst 113; DG 124).

Alcune Province rivedono e riconfermano il loro Direttorio provinciale ad ogni celebrazione di Capitolo provinciale, convinte che esso decada e richiede nuova conferma. Invece, analogamente al Direttorio generale, il Direttorio provinciale fa parte del diritto proprio di una Provincia ed è norma stabile.

5. Amministrazione dei beni. I numeri 137-143 della RV hanno un carattere ispirante con qualche indicazione generale. La valutazione fatta dai consultori della SCRIS è che sono “norme troppo generali, che devono specificarsi. Almeno accennare che esistono delle norme per l’alienazione, per contrarre debiti ed obbligazioni, ecc…”. Inoltre, alla cst 138b, “segnalare la vigilanza del Superiore Generale e la dipendenza dal Consiglio generale riguardo all’Economo generale”.

Personalmente, non credo che per rispondere a queste richieste circa l’amministrazione dei beni si debbano toccare i numeri della RV: essi vanno bene così come stanno. Così, più che aggiungere norme nel Direttorio generale, è sufficiente intervenire sulle NAB (Norme per l’amministrazione dei beni), che attendono di essere riviste già dal XIX Capitolo generale; la loro revisione era stata sollecitata dagli Economi provinciali nel loro incontro del gennaio 1997, e richiesta dal XX Capitolo generale.

Ecco un elenco, non esaustivo, di questioni aperte circa la RV. Il documento sulle nuove “Strutture della Congregazione e forme di governo” (Prot. N. 2/99 del 01.01.1999) ha già dato alcune risposte ad esse. Risposte che saranno verificate nel prossimo incontro dei Superiori Maggiori, a novembre 2001 a Roma; nel prossimo XXI Capitolo generale, speriamo si faccia il punto finale. L’obiettivo è che la nostra “Regola di Vita”, aggiornata nella parte istituzionale, possa rispondere ed accompagnare la vita e lo sviluppo attuale della Congregazione.

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1 Chiarello Umberto, La Nostra Regola di Vita, Studia Dehoniana 43, Roma 2000, pp. 62-63, modifica redazionale dei nn. 31-34.

2 Alcune richieste della SCRIS (Prot.S. 13 - 1/80), alle quali non è stata data risposta:

Cst 55b. Non basta “le respect et loyauté” ma anche la “soumission” ai Superiori”.

DG 63. Qualche precisazione sull’ospitalità sarebbe utile.

DG 63ss. Principi troppo generali; andrebbero specificati almeno in qualche caso (ospitalità).

Cst 73a. Il Superiore Generale dovrebbe essere almeno informato prima della decisione del Superiore provinciale (di costituire tali comunità territoriali).

Cst 113-114. Norme troppo generali… Concretamente come si realizza la decentralizzazione? È questo che si vuole sapere dalle Costituzioni. Ciò vale anche per la sussidiarietà. Sono le Cst che devono fissare criteri e limiti, affinché non ci sia contrasto tra i superiori…

Cst 115. Anche se il nuovo Diritto prevede la possibilità di erezione di casa religiosa “fatta dall’autorità competente secondo le Cst”, sembra strano che non ci sia bisogno di conferma del Superiore generale, o almeno un suo previo ‘nulla osta’.

Cst 127. Il superiore della Regione è superiore maggiore? o è solo un delegato?

Cst 132. Per la nomina degli altri collaboratori generali, precisare che si tratta del “consenso” del Consiglio Generale.

Cst 137-143 (Amministrazione dei beni). Norme troppo generali, che devono specificarsi. - Almeno accennare che esistono delle norme per l’alienazione, per contrarre debiti ed obbligazioni, ecc…

Cst 138.b. Segnalare la vigilanza del Superiore Generale e la dipendenza dal Consiglio generale riguardo all’Economo generale.